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Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 · Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 — Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Art. 18Abrogazioni e disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A)) , gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 .

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

((2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis"))

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

((3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))