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Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 · Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 — Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Art. 17Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

In KraftAmtlicher Text

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono sostituiti dai seguenti: «1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell' articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 . 2. ((Entro il 31 dicembre 2013)) , le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».