Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 Art. 59-terInformatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Capo VIII Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo
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1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.
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