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Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 · Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 59Disposizioni in materia di credito d'imposta

Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";

b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";

c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"alla data di assunzione.";

d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di assunzione";

e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";

f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.";

g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.