Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 36Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
1. All' articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile , il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .