Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 · Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 26Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati";

b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati ((o come tartufaie coltivate)) .".