Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 18Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, ((del)) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
((1-bis. All' articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"))
((2. All' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"))
3. All' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 , sono apportate le seguenti modifiche: ((a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa")) ; ((b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente)) ; (( c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa")) .