Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 Art. 17Entrata in vigore
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.