Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Art. 20Entrata in vigore
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.