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Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 · Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Art. 19Disposizioni finali

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

In KraftAmtlicher Text

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, ((all'articolo 2, comma 2)) , all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a ((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.