Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Art. 15
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
((...)) dimezzamento dei consiglieri e assessori ((provinciali))
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con arrotondamento all'unita' superiore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)) .