Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 41Regime fiscale di attrazione europea
TITOLO III SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita' economiche , comprese quelle di direzione e coordinamento, nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si puo' applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all' articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata l'istanza di interpello.
1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 non devono risultare gia' avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. ((45a))
----------- AGGIORNAMENTO (45a) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , ha disposto (con l'art. 1, comma 583, lettera a)) che a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente articolo.