Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 25Contrasto di interessi
TITOLO II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta ((dell'11 per cento)) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. ((134))
------------- AGGIORNAMENTO (134) La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.