Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 Art. 4
1. I decreti di cui all'articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all'articolo 2.