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Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 · Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 — Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area euro. (10G0090)

Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. I decreti di cui all'articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all'articolo 2.