Decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 Art. 8Disposizioni in materia contabile
Capo II Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.