Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 · Decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 — Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (010G0001)

Decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 Art. 6Disposizioni in materia di personale

Capo II Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

In KraftAmtlicher Text

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 , e all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 .

2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, nella missione MINUSTAH e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 , 15-bis e 21, l'indennita' di missione, di cui all' articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009 , e' corrisposta nella misura del 98 per cento.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .