IT · Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 — Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)
Inhalt
- Art. 1 Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009
- Art. 2 Costituzione della Unita' stralcio e Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania
- Art. 3 Unita' stralcio
- Art. 4 Unita' operativa
- Art. 5 Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate
- Art. 5-bis Disposizioni concernenti l'attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
- Art. 6 Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra
- Art. 7 Trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra
- Art. 8 Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra
- Art. 9 Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
- Art. 10 Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
- Art. 11 Regione, province, societa' provinciali e consorzi
- Art. 12 Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani
- Art. 13 Personale dei consorzi
- Art. 14 Personale del Dipartimento della protezione civile
- Art. 14-bis Disposizioni per indennita' di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 15 Disposizioni in materia di protezione civile
- Art. 16 Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile
- Art. 17 Interventi urgenti nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale
- Art. 17-ter Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari
- Art. 17-quater Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari
- Art. 18 Copertura finanziaria
- Art. 19 Entrata in vigore