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Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 · Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 — Disposizioni tributarie urgenti

Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 Art. 4Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto - legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;". ((2))

----------------- AGGIORNAMENTO (2) La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 , si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".