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Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 · Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 — Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale

Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 Art. 4Principi di organizzazione e dati informativi dell'attivita' libero - professionale

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione. ((2))

---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 1, del decreto legge n. 175 del 1997 , convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997 ".