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Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 · Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 — Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 Art. 8Produzione agricola con metodo biologico

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' sostituito dal seguente: " 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.".