Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512 Art. 2Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto
1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attivita' sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonche' quelle per l'attivita' dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.