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Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 · Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 — Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo

Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 Art. 9

Capo II PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVER- NATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni degli articoli 31 , 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative ((o con altri enti italiani senza fini di lucro)) per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte ((La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali)) .