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Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 · Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 — Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo

Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 Art. 11

Capo II PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVER- NATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

In KraftAmtlicher Text

1. Nel caso di calamita' naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalita', ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 , ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalita' di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465 .