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Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346 · Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346 — Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia

Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Per le finalita' del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facolta' prevista all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939 , di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.