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Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 · Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 — Disposizioni urgenti per le attivita' produttive

Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 Art. 9Cooperazione aerospaziale

In KraftAmtlicher Text

1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 421)) .

2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera' provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu' efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233 , e' prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184 , ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.