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Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 · Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 — Disposizioni urgenti per le attivita' produttive

Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 Art. 4Conservazione di somme in bilancio

In KraftAmtlicher Text

1. Le disponibilita' in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 , gravano su apposita sezione del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonche' le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalita'. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215 .