Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310 Art. 2Acquisizione di contributi privati e pubblici
1. Il prefetto di Venezia e', altresi', autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita' e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , cosi' come sostituito dall' articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 .