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Decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 · Decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 — Disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , (( nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, )) nonche' i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore puo' esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonche' il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.