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Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 · Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 — Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria

Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 Art. 7Operazioni di "Prestito titoli"

In KraftAmtlicher Text

1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435 . (2)

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) . ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998".