Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 16-bis
(( (Trasferimento di risorse ai comuni). )) ((
1. Le regioni sono autorizzate a trasferire ai comuni interessati le risorse di cui all' articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , che non risultino gia' utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche del settembre-ottobre 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la regione)).