Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 13-bis
(( (Ripristino di opere pubbliche danneggiate). )) ((
1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU)).