Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 11-ter
(( (Modifica all' articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 ). )) ((
1. All' articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonche' alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarita' degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessita' di accelerare la ricostruzione")).