Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 Art. 3-bis
(( (Titoli obbligazionari degli enti locali). )) ((
1. All' articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , sono soppresse le parole: "E' fatto divieto di accedere alla Cassa e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito e' stato sottoscritto)).