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Decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435 · Decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435 — Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a

Decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435 Art. 1Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e' sostituito dal seguente: " 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire: a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ; b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato; c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.".