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Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 · Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 — Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 Art. 7Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 186-ter del codice di procedura civile , introdotto dall' articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e' inserito il seguente: "Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. La parte intimata puo' dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.".