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Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403 · Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403 — Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze

Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403 Art. 1Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario

In KraftAmtlicher Text

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: "1 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1996";

b) il comma 6 dell'articolo 43 e' sostituito dal seguente: " 6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.".

c) il comma 9 dell'articolo 43 e' abrogato.

2. Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presento decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell' articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 .

3. All' articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , introdotto dall' articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui e' ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente.".

4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 1996, N. 437 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556)) .