Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 , le parole: "Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso".
((1-bis. In deroga a quanto disposto dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 , la persona responsabile di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo e' tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo di orario))