Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387 Art. 1
1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6.
2. Le predette riduzioni sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada all'atto dell'emissione delle relative fatture intestate a ditte che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.