Decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344 Art. 1
1. Per l'acquisizione di attrezzature, beni e servizi necessari per consentire agli uffici giudiziari di procedere agli interrogatori, anche a distanza, di persone detenute mediante l'utilizzo di sistemi di fono e videoregistrazione, nonche' per il completamento delle dotazioni degli uffici del giudice di pace e per l'adeguamento tecnologico degli impianti di intercettazione telefonica, e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 80.000 milioni.