Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 Art. 3
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all' articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilita', di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese.
2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.