Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 Art. 1
1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL - 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 . A tal fine e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.
3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonche' alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 , e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.