Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 Art. 5-bis
(( (Modalita' applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).)) ((
1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la quota parte di cui alla lettera b) e' determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti )).