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Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 · Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 — Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 Art. 3-bis

In KraftAmtlicher Text

(( (Rimborsi IVA). )) ((

1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all' art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1 gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi, valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all' art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell' art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 )).