Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 Art. 21-ter
Capo II INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA
(( (Disposizioni per accelerare la ricostruzione). )) ((
1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti: "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche'" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13)).