Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 Art. 15Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104
Capo I INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE
1. Per le opere di cui all' articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il commissario ad acta di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.
2. All' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri per i compensi del commissario ad acta (( e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto )) , da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.".