Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 Art. 3Uffici relazioni con il pubblico
1. All' art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione ((e all'accelerazione)) delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione ((e ai documenti amministrativi)) . 5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
Verweist auf
- Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 Art. 12