Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 Art. 8
1. Le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , non si applicano alle universita' per gli impianti gia' realizzati.
1. Le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , non si applicano alle universita' per gli impianti gia' realizzati.