Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 Art. 6
1. Le universita' deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 , nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 . Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento. ((4))
2. L' articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonche' ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
3. Per le universita' alle quali e' affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione e' integrato, qualora gia' non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall' articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245 , nonche' quelli indicati dagli statuti.
4. Le universita' sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalita' vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.
5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonche' dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all' art. 5 della L. 24/12/1993, n. 57 e al D.L. 31/1/1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29/3/1995, n. 95 , a condizione che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della L. 9 maggio 1989, n. 168 .
Verweist auf
- Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 Art. 18
- Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 Art. 5