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Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 · Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 — Interventi urgenti in materia di trasporti

Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 Art. 7-bis

In KraftAmtlicher Text

(Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo).

1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza.

((1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 , a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato))