Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 Art. 2
(( (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).)) ((
1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell' articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ;
b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;
g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 , agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 , nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovra' essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , il Dipartimento del turismo esercita altresi' le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attivita' turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verra' data attuazione al presente comma)).